Art. 180.
(Liquidazione  provvisoria  con  riserva  di pronuncia sul diritto al
                  trattamento privilegiato diretto)

  Quando   non   sia   possibile   espletare   con  sollecitudine  il
procedimento  relativo  al  trattamento  privilegiato  diretto, si fa
luogo  alla  liquidazione  provvisoria  della  pensione  normale, con
riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato.
  Se  la  pensione  normale  non  spetta e purche' il Comitato per le
pensioni  privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul
trattamento   privilegiato,  l'amministrazione  centrale  dispone  la
corresponsione  di  un  trattamento  provvisorio  in misura pari alla
pensione   o  all'assegno  rinnovabile,  con  gli  eventuali  assegni
accessori, della categoria da attribuire.
  Qualora  sia  da  attribuire  l'assegno  rinnovabile, la durata del
trattamento  provvisorio di cui al comma precedente non puo' superare
quella dell'assegno.
  All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o
dell'assegno  rinnovabile  si  fa  luogo  al  conguaglio con le somme
corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.