Art. 181.
        (Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno)

  Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare
e'   sottoposto   a   nuova   visita  medica.  L'invalido  che  senza
giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno
dalla   convocazione   oppure   dalla   scadenza   dell'assegno,   se
quest'ultimo  termine  e'  piu'  favorevole,  per  ottenere ulteriore
trattamento   privilegiato  deve  presentare  apposita  domanda  alla
direzione  provinciale  del  tesoro  che  ha in carico la partita; il
nuovo  trattamento non potra' decorrere che dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.
  Nel  caso  previsto  dal  comma  precedente  la  commissione medica
ospedaliera,  decorso  l'anno,  comunica i nominativi dei titolari di
assegno  rinnovabile,  che  non  si  sono  presentati  a visita, alla
competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione.