Art. 183.
                           (Aggravamento)

  Nel  caso  di  aggravamento delle infermita' o delle lesioni di cui
all'art.    70,    la    domanda    di    revisione   e'   presentata
all'amministrazione centrale.
  Qualora  l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti,
entro  tre  mesi  dalla convocazione, alla visita medica disposta per
accertare  il  denunciato  aggravamento, la commissione medica ne da'
comunicazione  all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione.
  L'amministrazione   centrale,   ricevuta   la  comunicazione  della
commissione medica ospedaliera, respinge la istanza di revisione.
  Gli  accertamenti  sanitari  non  possono  essere  effettuati che a
seguito  di  nuova  domanda;  il  relativo  trattamento eventualmente
spettante decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della nuova domanda.