Art. 101.
                 Competenza e forma del procedimento

  Nel  caso  in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente
debbono  essere  adottati  nei  confronti  di  una persona minore, la
competenza  spetta  al  tribunale per i minorenni del luogo nel quale
risiede  il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da
una  sezione  civile  specializzata  del  tribunale  avente  sede nel
capoluogo  del  distretto  della  corte  d'appello  in cui risiede la
persona da assistere.
  La sezione specializzata e' composta da' un consigliere di corte di
appello  che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti
designati, su proposta del presidente della corte d'appello, udito il
parere  del  comitato regionale di cui all'articolo 90, dal Consiglio
superiore della magistratura.
  I  provvedimenti  sono  adottati  con decreto motivato, nelle forme
stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal
codice di procedura civile il decreto e' immediatamente esecutivo, ma
l'esecuzione  puo'  essere  sospesa  dal  giudice  competente  per il
reclamato, il quale adotta in tal caso i provvedimenti temporanei che
si rendano necessari.
  I  decreti  sono  soggetti  a  reclamo nel termine di trenta giorni
dalla  comunicazione.  Sul  reclamo  decidono, secondo l'ordine delle
rispettive competenze, la sezione di corte di appello per minorenni o
una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un
consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato
d'appello  e  da due esperti designati nelle forme e con le modalita'
indicate nel secondo comma.
  Le  decisioni  della  sezione  civile specializzata del tribunale e
della   sezione  civile  specializzata  della  corte  d'appello  sono
adottate  a  maggioranza dei voti espressi dai componenti. In caso di
parita' dei voti, prevale il voto espresso dal presidente.
  Contro  i  decreti  pronunciati  in grado di appello e' proponibile
ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.
  L'interessato  puo' farsi assistere da un difensore e da consulenti
tecnici.
  Nel  procedimento  deve  intervenire  obbligatoriamente il pubblico
ministero.