Art. 95. Cura volontaria e anonimato Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. E' riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'articolo 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 92. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' o la tutela. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 90. Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 90 una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita' ed ogni dato che valga alla loro identificazione.