Art. 95.
                     Cura volontaria e anonimato

  Chiunque  fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti
o  psicotrope  puo'  chiedere  di  essere  sottoposto ad accertamenti
diagnostici  e  ad  interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi
sanitari  locali.  E'  riconosciuto  agli  interessati  il diritto di
scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli
interessati  possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui
all'articolo   90   i   quali   provvedono  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 92.
  Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere
e  di volere, la richiesta di intervento puo' essere fatta, oltre che
personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la
potesta' o la tutela.
  Gli    interessati,   a   loro   richiesta,   possono   beneficiare
dell'anonimato  nei  rapporti  con  i  centri  e le case di cura, gli
ambulatori,  i  medici,  gli  assistenti sociali e tutto il personale
addetto o dipendente.
  I  sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di
sostanze  stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi
dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 90.
  Essi  debbono  in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti
dall'articolo  90  una  scheda  sanitaria  contenente  le generalita'
dell'interessato,  la  professione,  il  grado  di istruzione, i dati
anamnestici  e  diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle
terapie praticate.
  Coloro  che  hanno  chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro
scheda  sanitaria  non contenga le generalita' ed ogni dato che valga
alla loro identificazione.