Art. 96.
                      Obblighi di segnalazione

  L'esercente  la professione medica che visita o assiste persona che
fa   uso   personale  non  terapeutico  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope   deve  farne  segnalazione  ad  uno  dei  centri  di  cui
all'articolo   90.   L'esercente  la  professione  medica,  prima  di
procedere  alla  segnalazione,  deve  interpellare  l'interessato  se
intende  sottoporsi  a cura conservando o meno l'anonimato secondo le
disposizioni dell'articolo precedente.
  Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa,
l'esercente  la  professione  medica ha lo obbligo di farne immediata
segnalazione  al  piu'  vicino  dei  centri previsti dall'articolo 90
allegando la scheda sanitaria di cui al precedente articolo.
  Gli  ufficiali  e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in
cui  vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico
di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope devono farne segnalazione al
piu'  vicino  dei  centri di cui all'articolo 90 e al pretore per gli
eventuali provvedimenti di loro competenza.
  Gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre
l'obbligo  di accompagnare al presidio sanitario piu' vicino chiunque
sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile
uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  Il  giudice  che,  nel corso di un procedimento penale, dichiara di
non  doversi procedere nei casi indicati dallo articolo 80, trasmette
copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 90 del luogo
di   residenza  dell'imputato  prosciolto,  per  gli  adempimenti  di
competenza.
  Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso
da  persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o
psicotrope,  qualora  ordini  la  sospensione condizionale della pena
inflitta,  dispone  la  trasmissione  della sentenza al centro di cui
all'articolo 90 per gli adempimenti di competenza.