Art. 130 Societa' civili 1. Ai fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali. Alle societa' civili costituite in forma di societa' per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di societa'.
Nota all'art. 130: Il testo dell'art. 204 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) e' il seguente: "Art. 204. - Le societa' civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice civile, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purche' questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942. Le societa' civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle societa' semplici a partire dal 11 luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori. Alle societa' civili costituite in forma di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di societa'".