Art. 130
Societa' civili
1. Ai fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti
alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo
204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa'
semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attivita' commerciali. Alle societa' civili costituite in forma di
societa' per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204,
si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a
questo tipo di societa'.
Nota all'art. 130:
Il testo dell'art. 204 del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie) e' il seguente:
"Art. 204. - Le societa' civili a tempo determinato,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice
civile, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori
per la durata del contratto, purche' questa risulti da atto
scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le societa' civili a tempo indeterminato e quelle, il cui
termine di durata non risulta da atto scritto di data
anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del
codice sulle societa' semplici a partire dal 11 luglio
1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali
sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate
dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle societa' civili costituite in forma di societa' per
azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del
codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo
di societa'".