Art. 130
                           Societa' civili

  1.  Ai  fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti
alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo
204,  commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
sono  equiparate  alle  societa'  in  nome collettivo o alle societa'
semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attivita'  commerciali.  Alle  societa' civili costituite in forma di
societa' per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204,
si  applicano  le  disposizioni  del  presente testo unico relative a
questo tipo di societa'.
 
          Nota all'art. 130:
            Il  testo  dell'art. 204 del regio decreto 30 marzo 1942,
          n.  318  (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
          disposizioni transitorie) e' il seguente:
            "Art.  204.  -  Le  societa'  civili a tempo determinato,
          esistenti  al  giorno  dell'entrata  in  vigore  del codice
          civile,  continuano ad essere soggette alle leggi anteriori
          per la durata del contratto, purche' questa risulti da atto
          scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
            Le societa' civili a tempo indeterminato e quelle, il cui
          termine  di  durata  non  risulta  da  atto scritto di data
          anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del
          codice  sulle  societa'  semplici  a  partire dal 11 luglio
          1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali
          sorte  antecedentemente  alla  data  suddetta sono regolate
          dalle disposizioni delle leggi anteriori.
            Alle  societa' civili costituite in forma di societa' per
          azioni,  esistenti  al  giorno  dell'entrata  in vigore del
          codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo
          di societa'".