Art. 131
Eredita' giacente
1. Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di
imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito
dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le
disposizioni del titolo I, se il chiamato all'eredita' e' persona
fisica o non e' noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se
il chiamato e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredita' il reddito di tali
cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per
ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si e' aperta la
successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative
imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato
all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, sono in via provvisoria
tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per
il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione
di eredita'.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito.
3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui
redditi e' applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.