Art. 132
Campione d'Italia
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di
Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio
stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, tenuto conto del tasso
ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei
prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.
2. Il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un
ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto
per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma 1; dai soggetti che
producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito di
imposta e' assolto in lire.
3. L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione
d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno
effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune.