Art. 133
Riferimenti legislativi ad imposte abolite
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a
determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal
1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi
nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di
reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Se il riferimento e' fatto alla non assoggettabilita'
all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la
condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo
netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati
a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro
dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto
ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro
dipendente considerato.
3. Se il riferimento e' fatto ad un reddito complessivo netto agli
effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella
legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito
complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare
indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2
quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di
lavoro dipendente.
4. Se il riferimento e' fatto ad un ammontare dell'imponibile
dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo
iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il
reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma
indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente,
di lire 100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti a
carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale
l'imposta e' dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro
dipendente.
5. Se il riferimento e' fatto alla quota esente dall'imposta
completamente progressiva sul reddito o ad un sito multiplo, tale
ammontare e' determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento e' fatto ad una quota o ad un determinato
ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta
di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie
B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati
ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, e per
la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati
determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di
lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va
fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della
societa' o associazione, diminuito di lire 360 mila, imputabile
all'interessato.
7. Se il riferimento e' fatto alla non iscrizione nei ruoli
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si
intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di
impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire
360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi
diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti
della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la
concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere
certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente
articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura
possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e
redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al
comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto
della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario
dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le
disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei
certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1)
e 4) della tabella allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi' per il
rilascio di certificati concernenti la presentazione della
dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa
risultante.
Nota all'art. 133:
- I primi tre commi dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie cosi' dispongono:
"Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le
relative indennita' accessorie, gli assegni connessi alle
pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle
decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi
connessi alle medaglie al valore militare sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La pensione riversibile, la tredicesima mensilita' e
l'indennita' di accompagnamento, percepite dai ciechi
civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti
pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone Fisiche e dall'imposta locale sui
redditi nei confronti dei percipienti".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di Firme".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648, reca: "Riordinamento dei fondi di previdenza
e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali". Il
titolo I della tabella allegato A, concerne i diritti per i
servizi resi dal personale dell'amministrazione periferica
delle imposte dirette. II n. 1) concerne il diritto dovuto
per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti
catastali e non catastali e copie delle decisioni delle
commissioni tributarie; il n. 4) riguarda il diritto di
ricerca o per la consultazione degli atti catastali, dei
registri, degli alti e degli schedari riguardanti le varie
imposte anche ai Fini della parificazione delle cartelle
esattoriali.