Art. 135 Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie 1. Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni.
Note all'art. 135: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si veda nelle note all'art. 133. - Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (Imposta sul reddito delle persone giuridiche e' il seguente: "Art. 20 (Scritture contabili degli enti non commerciali). - Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali". Si trascrive il testo degli articoli richiamati nell'articolo soprariportato: "Art. 14 (Altri componenti negativi). - Per le societa' e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, che hanno emesso obbligazioni o titoli similari, l'eventuale differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza della emissione e' deducile in ciascun periodo d'imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del presente". "Art. 15 (Trasformazione della societa). - Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 597, e del terzo comma dell'art. 5 del presente decreto la trasformazione della societa' da uno ad altro dei tipi indicati nell'art 2200 del codice civile non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, ancorche' risultanti dalla relazione di stima prescritta dall'art. 2498 dello stesso codice, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 nell'ipotesi ivi prevista. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite" "Art. 16 (Fusione di societa). - Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del terzo comma dell'art. 5 del presente decreto la fusione di piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali delle societa' fuse ancorche' risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile. Per le plusvalenze iscritte nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o della societa' incorporante, con o senza imputazione al capitale, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12. Delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene tuttavia conto, agli effetti dell'art. 12, fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili. La societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi. Se la societa' risultante dalla fusione o incorporante e' una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il reddito delle societa' fuse o incorporate soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato secondo le disposizioni del presente decreto in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite". "Art. 17 (Riporto delle perdite). - Le societa' e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono portare la perdita di un periodo d'imposta (determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto". "Art. 18 (Imprese di assicurazione). - Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione sono deducibili: a) gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare la riserva matematica per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, in misura non superiore a quella indicata dall'art. 28 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; b) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso al termine del periodo d'imposta, in misura non superiore all'importo delle frazioni di premio e delle annualita' dei premi di competenza dei periodi d'imposta successivi oppure nella misura minima indicata dall'art. 60 del testo unico indicato alla precedente lettera a); c) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva per i sinistri avvenuti e non ancora liquidati, in misura non superiore a quella risultante da una prudente valutazione tecnica effettuata in base ad elementi obiettivi. Le provvigioni dovute per l'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo d'imposta sono deducibili, per quote costanti, nel periodo stesso e nei due successivi.