Art. 135
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
1. Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni
disposte a favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni.
Note all'art. 135:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si veda nelle note
all'art. 133.
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (Imposta sul reddito
delle persone giuridiche e' il seguente:
"Art. 20 (Scritture contabili degli enti non
commerciali). - Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16,
17 e 18 si applicano relativamente alle attivita'
commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali".
Si trascrive il testo degli articoli richiamati
nell'articolo soprariportato:
"Art. 14 (Altri componenti negativi). - Per le societa' e
gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, che hanno
emesso obbligazioni o titoli similari, l'eventuale
differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle
ricevute in dipendenza della emissione e' deducile in
ciascun periodo d'imposta per una quota determinata in
conformita' al piano di ammortamento del presente".
"Art. 15 (Trasformazione della societa). - Agli effetti
degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 597, e del terzo comma
dell'art. 5 del presente decreto la trasformazione della
societa' da uno ad altro dei tipi indicati nell'art 2200
del codice civile non costituisce realizzo delle
plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, ancorche'
risultanti dalla relazione di stima prescritta dall'art.
2498 dello stesso codice, salva l'applicazione delle
disposizioni dell'art 12 nell'ipotesi ivi prevista.
Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice il
reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e
determinato secondo le disposizioni di questo titolo in
base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle
perdite" "Art. 16 (Fusione di societa). - Agli effetti
degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del terzo comma
dell'art. 5 del presente decreto la fusione di piu'
societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle
plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali delle
societa' fuse ancorche' risultanti dalle situazioni
patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile.
Per le plusvalenze iscritte nel bilancio della societa'
risultante dalla fusione o della societa' incorporante, con
o senza imputazione al capitale, si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 12. Delle
plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene tuttavia
conto, agli effetti dell'art. 12, fino a concorrenza della
differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa'
incorporate annullate per effetto della fusione e il valore
del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle
scritture contabili.
La societa' risultante dalla fusione o incorporante
subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle societa'
fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi.
Se la societa' risultante dalla fusione o incorporante e'
una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice,
il reddito delle societa' fuse o incorporate soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativo
al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la
data in cui ha effetto la fusione e' determinato secondo le
disposizioni del presente decreto in base alle risultanze
di apposito conto dei profitti e delle perdite".
"Art. 17 (Riporto delle perdite). - Le societa' e gli
enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono
portare la perdita di un periodo d'imposta (determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto".
"Art. 18 (Imprese di assicurazione). - Nella
determinazione del reddito delle imprese di assicurazione
sono deducibili:
a) gli accantonamenti destinati a costituire o ad
integrare la riserva matematica per i contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, in misura
non superiore a quella indicata dall'art. 28 del testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni;
b) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva
premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in
corso al termine del periodo d'imposta, in misura non
superiore all'importo delle frazioni di premio e delle
annualita' dei premi di competenza dei periodi d'imposta
successivi oppure nella misura minima indicata dall'art. 60
del testo unico indicato alla precedente lettera a);
c) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva
per i sinistri avvenuti e non ancora liquidati, in misura
non superiore a quella risultante da una prudente
valutazione tecnica effettuata in base ad elementi
obiettivi.
Le provvigioni dovute per l'acquisizione dei contratti di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo
d'imposta sono deducibili, per quote costanti, nel periodo
stesso e nei due successivi.