Art. 120.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Terapia volontaria e anonimato
1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di
intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta,
oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su
di lui la potesta' parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare
dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture
delle unita' sanitarie locali, nonche' con i medici, gli assistenti
sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo,
avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le
tossicodipendenze.
5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver
informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo
quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto
servizio una scheda sanitaria contenente le generalita'
dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati
anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle
terapie praticate.
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro
scheda sanitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che
valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non
possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita'
giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano
le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli
enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le
convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un
modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite
l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia,
ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni
e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente
comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di
codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad
evitare duplicazioni di carteggio.