Art. 120. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
                   Terapia volontaria e anonimato 
  1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o  psicotrope
puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e  di  definire  un  programma
terapeutico e socio-riabilitativo. 
  2. Qualora si tratti di  persona  minore  di  eta'  o  incapace  di
intendere e di volere la richiesta d'intervento  puo'  essere  fatta,
oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su
di lui la potesta' parentale o la tutela. 
  3.  Gli  interessati,  a  loro   richiesta,   possono   beneficiare
dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e  le  strutture
delle unita' sanitarie locali, nonche' con i medici,  gli  assistenti
sociali e tutto il personale addetto o dipendente. 
  4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo,
avvalersi    dell'ausilio    del    servizio    pubblico    per    le
tossicodipendenze. 
  5. In ogni caso, salvo quanto previsto al  comma  6,  e  dopo  aver
informato l'interessato del  proprio  diritto  all'anonimato  secondo
quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare  al  predetto
servizio   una   scheda   sanitaria   contenente    le    generalita'
dell'interessato, la professione, il  grado  di  istruzione,  i  dati
anamnestici e diagnostici e i risultati degli  accertamenti  e  delle
terapie praticate. 
  6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro
scheda sanitaria non contenga  le  generalita'  ne'  altri  dati  che
valgano alla loro identificazione. 
  7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze  non
possono essere obbligati a deporre su  quanto  hanno  conosciuto  per
ragione  della  propria  professione,   ne'   davanti   all'autorita'
giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si  applicano
le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni
dell'art. 103 del codice di procedura penale in  quanto  applicabili.
La presente norma si applica anche a coloro che  operano  presso  gli
enti,  centri,  associazioni  o  gruppi  che   hanno   stipulato   le
convenzioni di cui all'art. 117. 
  8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera'  ad  elaborare  un
modello unico regionale di scheda sanitaria da  distribuire,  tramite
l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni  provincia,
ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le  regioni
e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente
comma. 
  9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere  un  sistema  di
codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente  e  ad
evitare duplicazioni di carteggio.