Art. 121. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
     Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze 
  1. L'esercente la professione medica che visita o  assiste  persona
che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne
segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio. La  segnalazione  avviene  fermo  restando  l'obbligo
dell'anonimato. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  o   il   prefetto   nel   corso   del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che  facciano  uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope,  deve  farne  segnalazione  al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. 
  3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze,  nell'ipotesi  di
cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per  la
definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.