Art. 121.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona
che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne
segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo
dell'anonimato.
2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di
cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la
definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.