Art. 122.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i
necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi
assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche
agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e
socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le
condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in
collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle
cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui
all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale
attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di
pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito del
programma, in casi di riconosciute necessita' ed urgenza, il servizio
per le tossicodipendenze puo' disporre l'effettuazione di terapie di
disintossicazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici
adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione
del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignita'
della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e
di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale
dell'assuntore.
3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o
provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di
fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale,
la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio
nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma
5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di
accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario
delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di
cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti
dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.