Art. 122. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
     Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo 
 
  1. Il  servizio  pubblico  per  le  tossicodipendenze,  compiuti  i
necessari  accertamenti  e  sentito  l'interessato,  che  puo'  farsi
assistere da un medico di fiducia  autorizzato  a  presenziare  anche
agli accertamenti necessari, definisce  un  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo  personalizzato  che  puo'  prevedere,   ove   le
condizioni  psicofisiche  del  tossicodipendente  lo  consentano,  in
collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e  avvalendosi  delle
cooperative di solidarieta'  sociale  e  delle  associazioni  di  cui
all'art. 115,  iniziative  volte  ad  un  pieno  inserimento  sociale
attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di
pubblica  utilita'  o  di  solidarieta'  sociale.   Nell'ambito   del
programma, in casi di riconosciute necessita' ed urgenza, il servizio
per le tossicodipendenze puo' disporre l'effettuazione di terapie  di
disintossicazione, nonche' trattamenti psico-sociali e  farmacologici
adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione
del programma da parte del tossicodipendente. 
  2. Il programma deve essere formulato nel rispetto  della  dignita'
della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro  e
di  studio  e  delle  condizioni  di   vita   familiare   e   sociale
dell'assuntore. 
  3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso strutture  riabilitative  iscritte  in  un  albo  regionale  o
provinciale  o,  in  alternativa,  con  l'assistenza  del  medico  di
fiducia. 
  4. Quando l'interessato ritenga  di  attuare  il  programma  presso
strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o  provinciale,
la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata  nel  territorio
nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art.  116,  comma
5,  secondo  periodo,  che  dichiari  di  essere  in  condizioni   di
accoglierlo. 
  5. Il servizio  pubblico  per  le  tossicodipendenze,  destinatario
delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di
cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro  dieci  giorni  decorrenti
dalla data  di  ricezione  della  segnalazione  o  del  provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.