Art. 123.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o
di esecuzione della pena
1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in
regime di sospensione del procedimento o di sospensione
dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene
trasmessa dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, su
richiesta dell'autorita' che ha disposto la sospensione, una
relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
relativamente all'andamento del programma, al comportamento del
soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del
programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle
sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.