Art. 123. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento  o
                      di esecuzione della pena 
 
  1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia  stato  disposto  in
regime   di   sospensione   del   procedimento   o   di   sospensione
dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo  unico,  viene
trasmessa dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, su
richiesta  dell'autorita'  che  ha  disposto  la   sospensione,   una
relazione secondo modalita' definite con decreto del  Ministro  della
sanita',  di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e   giustizia,
relativamente  all'andamento  del  programma,  al  comportamento  del
soggetto e ai risultati conseguiti a seguito  della  ultimazione  del
programma stesso,  in  termini  di  cessazione  di  assunzione  delle
sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.