Art. 124.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle
unita' sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e'
dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per
un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il
pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per
l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole
disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il
trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza
assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta
essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere
al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente
qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessita'.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e'
consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962,
n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo
determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il
possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per
l'accesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle
Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualita' di
agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti
previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
Note all'art. 124:
- Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della
legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato) e' il seguente:
"E' consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto:
(omissis);
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire
lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
la causa della sua sostituzione".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai
concorsi pubblici) e' il seguente:
"Art. 2. - Entro i successivi novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio
decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni
sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale
per la ralizzazione della parita' tra uomo e donna
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
le mansioni e qualifiche speciali per le quali e'
necessario definire un limite di altezza e la misura di
detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi
gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente
legge".