Art. 125. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
            Accertamenti di assenza di tossicodipendenza 
  1. Gli  appartenenti  alle  categorie  di  lavoratori  destinati  a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e  la
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della  sanita',
sono sottoposti,  a  cura  di  strutture  pubbliche  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale e a spese  del  datore  del  lavoro,  ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 
  2. Il decreto di cui al comma 1  determina  anche  la  periodicita'
degli accertamenti e le relative modalita'. 
  3. In caso di accertamento dello  stato  di  tossicodipendenza  nel
corso del rapporto di lavoro il datore di  lavoro  e'  tenuto  a  far
cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione  che  comporta
rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi. 
  4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi  1  e
3, il datore di lavoro e' punito con l'ammenda da lire dieci  milioni
a lire cinquanta milioni.