Art. 126.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'ar. 94 e all'art.
4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile
della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona di
sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi di
necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria
o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione
all'autorita' giudiziaria.
Nota all'art. 126:
- Il testo dell'art. 4-sexies del D.L. 144/1985 e' il
seguente:
"Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la liberta' nei casi
in cui e' consentita, se l'imputato e' persona
tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo
un'attivita' di recupero sulla base di un programma
terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di
cui all'art. 1- bis, l'autorita' giudiziaria va'luta, oltre
alla circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 277 del
codice di procedura penale) (vedi ora l'art. 299 del nuovo
codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n.
447/1988, n.d.r.), anche la possibilita' che il programma
terapeutico possa piu' utilmente proseguire con l'imputato
in stato di liberta'.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato
di liberta', sia stato interrotto dall'esecuzione
dell'ordine o del mandato di cattura.
3. L'autorita' giudiziaria, con il provvedimento con il
quale concede la liberta' provvisoria, stabilisce i
controlli per accertare che il tossicodipendente o
l'acooldipendente prosegua il programma di recupero".