Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.)
(Visibilita' degli agenti del traffico)
1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i
servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, quando
operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno
che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o
dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o
grigio argento a luce riflessa bianca.
2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilita', il
personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il
casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di
tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di
vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo
previsto dall'articolo 171 del codice deve essere corredato di una
fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non
inferiore a 3 cm.
3. E' consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto
rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilita'
notturna (fig. II.475/b).
4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i
borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere
utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.
5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti,
impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere
dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno
della fascia toracica e del bordo inferiore.
6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o
grigio - argento della foggia indicata nella figura II.476 e'
consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per
indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di
emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti
stradali o di deviazione del traffico.
7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale
militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.
8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono
essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti
dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto
rifrangente bianco.
9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve
avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del
disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.