Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.) 
               (Visibilita' degli agenti del traffico) 
  1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e  gli  organi
di polizia stradale di cui all'articolo  12  del  codice,  durante  i
servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2,  del  codice,  quando
operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno
che di  notte,  mediante  l'uso  di  appositi  capi  di  vestiario  o
dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o
grigio argento a luce riflessa bianca. 
  2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilita',  il
personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il  berretto  o  il
casco, ovvero  altro  copricapo,  e  manicotti  sugli  avambracci  di
tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi  di
vestiario possono essere di tipo  asportabile.  Il  casco  protettivo
previsto dall'articolo 171 del codice deve essere  corredato  di  una
fascia in  pellicola  vinilica  bianca  rifrangente  di  altezza  non
inferiore a 3 cm. 
  3. E' consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto
rifrangente quando si opera in particolari condizioni di  visibilita'
notturna (fig. II.475/b). 
  4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le  fondine,  i
borselli ed altri capi  od  oggetti  di  buffetteria  possono  essere
utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti. 
  5.  I  capi  di   vestiario   o   dell'uniforme   quali   cappotti,
impermeabili, giacche a  vento,  giubbetti  o  simili  devono  essere
dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2  cm,  a  contorno
della fascia toracica e del bordo inferiore. 
  6. Apposito capo di  vestiario  in  tessuto  rifrangente  bianco  o
grigio -  argento  della  foggia  indicata  nella  figura  II.476  e'
consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per
indossarlo, ai fini di cui al comma  1,  durante  gli  interventi  di
emergenza o durante  le  operazioni  di  intervento  negli  incidenti
stradali o di deviazione del traffico. 
  7. Le norme del presente articolo si applicano anche  al  personale
militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice. 
  8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6  devono
essere  uguali  a  quelli  utilizzati  per  gli  indumenti   previsti
dall'articolo 37, comma  4,  cui  deve  essere  aggiunto  il  tessuto
rifrangente bianco. 
  9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2  deve
avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe  1  del
disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.