Art. 109. 
                       Istruzione obbligatoria 
 
  1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,  l'istruzione
inferiore e' impartita nella scuola elementare e media.  Essa  ha  la
durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita. 
  2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque. 
  3. La scuola media ha la durata di anni tre.