Art. 110. 
                   Soggetti all'obbligo scolastico 
 
  1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli  dal  sesto  al
quattordicesimo anno di eta'. 
  2. Agli alunni handicappati e' consentito  il  completamento  della
scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di
eta'. 
  3.  L'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata   va
effettuata con le modalitadi cui all'articolo 313.