Art. 114. 
         Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico 
 
  1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni  anno,  prima  della
riapertura  delle  scuole,  ai  direttori  didattici   l'elenco   dei
fanciulli  che  per  ragioni  di  eta'  sono   soggetti   all'obbligo
scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le
veci. 
  2.  Iniziato  l'anno  scolastico,  l'elenco  degli   obbligati   e'
confrontato con i registri dei fanciulli  iscritti  nelle  scuole  al
fine di accertare chi siano gli inadempienti. 
  3. L'elenco degli inadempienti viene, su  richiesta  dell'autorita'
scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. 
  4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il  sindaco
ammonisce la persona  responsabile  dell'adempimento  invitandola  ad
ottemperare alla legge. 
  5. Ove essa non provi di procurare  altrimenti  l'istruzione  degli
obbligati o non  giustifichi  con  motivi  di  salute,  o  con  altri
impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola  pubblica,  o
non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione,  il  sindaco
procede ai sensi dell'articolo 331 del codice  di  procedura  penale.
Analoga procedura e'  adottata  in  caso  di  assenze  ingiustificate
durante il corso dell'anno scolastico  tali  da  costituire  elusione
dell'obbligo scolatico. 
  6. Si considerano giustificate  le  assenze  dalla  scuola  di  cui
all'articolo 17, comma 4, della legge 22  novembre  1988,  n.  516  e
all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101. 
 
          Note all'art. 114: 
             - Il  testo  dell'art.  17,  comma  4,  della  legge  22
          novembre  1988,  n.  516  (Norme  per  la  regolazione  dei
          rapporti tra lo Stato  e  l'Unione  italiana  delle  Chiese
          cristiane avventiste del 7› giorno) e' il seguente: 
 
                             "Art. 17. (Omissis). 
 
             4. Si considerano giustificate le assenze  degli  alunni
          avventisti dalla scuola nel giorno di sabato  su  richiesta
          dei genitori o dell'alunno se maggiorenne". 
             - Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 101/1989
          (Norme per la regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato  e
          l'Unione  delle  comunita'  ebraiche  in  Italia):  e'   il
          seguente: 
 
                              "Art. 4. (Omissis). 
 
             4. Si considerano giustificate le assenze  degli  alunni
          ebrei dalla scuola nel giorno di sabato  su  richiesta  dei
          genitori o dell'alunno se maggiorenne".