Art. 69.
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di
lavoro dispone una nuova valutazione del rischio in conformita'
all'art. 63 e, ove tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare riguardo all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa.
Nota all'art. 69:
- Per il D.Lgs. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art.
8 cosi' recita:
"Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui
il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o
biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attivita'
comportante esposizione ad un agente, in conformita' al
parere del medico competente e' assegnato, in quanto
possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della
stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e'
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la
modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti
dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro
e dei lavoratori determinano il periodo massimo
dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2".