Art. 69. 
  Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 
  1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui  all'art.  63  ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti  a  sorveglianza
sanitaria. 
  2. Il datore di lavoro, su conforme parere del  medico  competente,
adotta misure preventive e protettive per  singoli  lavoratori  sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
  3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del  lavoratore  secondo  le  procedure  dell'art.  8   del   decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 
  4.  Ove  gli  accertamenti  sanitari   abbiano   evidenziato,   nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,  l'esistenza
di una anomalia imputabile a tale esposizione, il  medico  competente
ne informa il datore di lavoro. 
  5. A seguito dell'informazione di cui  al  comma  4  il  datore  di
lavoro dispone una  nuova  valutazione  del  rischio  in  conformita'
all'art. 63 e, ove  tecnicamente  possibile,  una  misurazione  della
concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia  delle
misure adottate. 
  6.  Il  medico   competente   fornisce   ai   lavoratori   adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui  sono  sottoposti,  con
particolare riguardo all'opportunita' di sottoporsi  ad  accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa. 
 
Nota all'art. 69:
             - Per il D.Lgs. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art.
          8 cosi' recita:
             "Art.  8  (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad
          agenti chimici, fisici e biologici). - 1. Nel caso  in  cui
          il  lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
          connessi all'esposizione ad un agente chimico  o  fisico  o
          biologico,  sia allontanato temporaneamente da un'attivita'
          comportante esposizione ad un  agente,  in  conformita'  al
          parere  del  medico  competente  e'  assegnato,  in  quanto
          possibile, ad un altro posto di  lavoro  nell'ambito  della
          stessa  azienda. Avverso il parere del medico competente e'
          ammesso  ricorso,  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
          comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
          Tale  organo  riesamina  la  valutazione  degli esami degli
          accertamenti effettuati dal medico  competente  disponendo,
          dopo  eventuali  ulteriori  accertamenti,  la conferma o la
          modifica o la revoca delle misure  adottate  nei  confronti
          dei lavoratori.
             2.  Il  lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
          mansioni inferiori conserva la retribuzione  corrispondente
          alle  mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
          originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13  della
          legge  20  maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
          adibito a mansioni equivalenti o superiori.
             3. I contratti  collettivi  di  lavoro  stipulati  dalle
          associazioni    sindacali    di    categoria   maggiormente
          rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di  lavoro
          e   dei   lavoratori   determinano   il   periodo   massimo
          dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2".