Art. 70. 
            Registro di esposizione e cartelle sanitarie 
  1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel
quale  e'  riportata,  per  ciascuno  di  essi,  l'attivita'  svolta,
l'agente   cancerogeno   utilizzato   ed,   ove   noto,   il   valore
dell'esposizione a  tale  agente.  Detto  registro  e'  istituito  ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il  tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione  e
protezione dai rischi e il  rappresentante  per  la  sicurezza  hanno
accesso a detto registro. 
  2. Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 e' istituita  una
cartella sanitaria  e  di  rischio,  custodita,  a  cura  del  medico
competente, presso l'azienda ovvero  l'unita'  produttiva,  sotto  la
responsabilita' del datore di lavoro. 
  3. Il datore di lavoro: 
    a) consegna copia del registro di cui al comma  1  all'ISPESL  ed
all'organo di vigilanza competente per territorio e comunicando  loro
ogni 3 anni,  e  comunque  ogni  qualvolta  i  medesimi  ne  facciano
richiesta, le variazioni intervenute; 
    b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1; 
    c) comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente  per
territorio, la cessazione del rapporto di lavoro  dei  lavoratori  di
cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione, delle relative annotazioni individuali  contenute  nel
registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le relative  cartelle
sanitarie e di rischio di cui al comma 2; 
    d) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda,  consegna  il
registro di cui al comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo
di  vigilanza  competente  per  territorio.  Consegna  all'ISPESL  le
cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2; 
    e) in caso di assunzione di lavoratori che  hanno  in  precedenza
esercitato attivita' con esposizione  al  medesimo  agente,  richiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1,  nonche'  copia  della  cartella  sanitaria  e  di
rischio di cui al comma 2; 
    f)  tramite  il  medico   competente   comunica   ai   lavoratori
interessati  le  relative  annotazioni  individuali   contenute   nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di
cui al comma  2  ed  al  rappresentante  per  la  sicurezza,  i  dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 
  4. Le annotazioni individuali contenute  nel  registro  di  cui  al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma  2  sono
conservate dal  datore  di  lavoro  almeno  fino  a  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro  e  dall'ISPESL  fino  a  quaranta  anni   dalla
cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni. 
  5. La documentazione di cui ai  precedenti  comma  e'  custodita  e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 
  6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle
sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati  con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione  consultiva
permanente. 
  7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della  sanita'  dati
di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.