Art. 70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 e' istituita una cartella sanitaria e di rischio, custodita, a cura del medico competente, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, sotto la responsabilita' del datore di lavoro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1; c) comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2; d) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2; e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione al medesimo agente, richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2; f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni. 5. La documentazione di cui ai precedenti comma e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.