Art. 70.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel
quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta,
l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
2. Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 e' istituita una
cartella sanitaria e di rischio, custodita, a cura del medico
competente, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, sotto la
responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio e comunicando loro
ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
c) comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per
territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di
cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione, delle relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le relative cartelle
sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
d) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna il
registro di cui al comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo
di vigilanza competente per territorio. Consegna all'ISPESL le
cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione al medesimo agente, richiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di
rischio di cui al comma 2;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di
cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla
cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni.
5. La documentazione di cui ai precedenti comma e' custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle
sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati
di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.