Art. 71 
                      Registrazione dei tumori 
 
  1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche  e  private,  nonche'
gli istituti  previdenziali  assicurativi  pubblici  o  privati,  che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate  da  esposizione
lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia  della
relativa documentazione clinica  ovvero  anatomopatologica  e  quella
inerente l'anamnesi lavorativa. 
  2. Presso l'ISPESL e' tenuto, ai  fini  di  analisi  aggregate,  un
archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1. 
  3. Con decreto dei Ministri della sanita'  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentita  la  commissione  consultiva  permanente,
sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi  che,  in
funzione  del  tipo  di  neoplasia  accertata,  ne  stabiliscono   la
raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e  l'archiviazione,  nonche'
le modalita' di registrazione di cui al comma 2, e  le  modalita'  di
trasmissione di cui al comma 1. 
  4.  Il  Ministero  della  sanita'  fornisce,  su  richiesta,   alla
Commissione  CE,  informazioni  sulle  utilizzazioni  dei  dati   del
registro di cui al comma 1.