Art. 71
Registrazione dei tumori
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della
relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella
inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL e' tenuto, ai fini di analisi aggregate, un
archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente,
sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in
funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la
raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonche'
le modalita' di registrazione di cui al comma 2, e le modalita' di
trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanita' fornisce, su richiesta, alla
Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del
registro di cui al comma 1.