Art. 72
Adeguamenti normativi
1. Nelle attivita' con uso di sostanze o preparati ai quali e'
attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Puo'
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Puo' provocare il cancro
per inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente
titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la
commissione tossicologica nazionale, e' aggiornato periodicamente
l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e
specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni.