Art. 72 Adeguamenti normativi 1. Nelle attivita' con uso di sostanze o preparati ai quali e' attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Puo' provocare il cancro" o la menzione R 49: "Puo' provocare il cancro per inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo. 2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, e' aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.