Art. 72 
                        Adeguamenti normativi 
 
  1. Nelle attivita' con uso di sostanze  o  preparati  ai  quali  e'
attribuita dalla  direttiva  comunitaria  la  menzione  R  45:  "Puo'
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Puo'  provocare  il  cancro
per inalazione", il datore di lavoro applica le  norme  del  presente
titolo. 
  2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentita la  commissione  consultiva  permanente  e  la
commissione tossicologica  nazionale,  e'  aggiornato  periodicamente
l'elenco delle sostanze e dei processi di cui  all'allegato  VIII  in
funzione  del  progresso  tecnico,  dell'evoluzione  di  normative  e
specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni.