Art. 82 
                        Clausola finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'applicazione del  presente  decreto  si
provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995 
                              SCALFARO 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri e Ministro del tesoro 
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze 
                                   FRATTINI, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
                                  BRANCACCIO, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
 
          Nota all'art. 82:
             - L'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 (Delega al
          Governo in materia  di  procedure  per  la  disciplina  del
          rapporto  d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
          attribuzioni e dei trattamenti  economici  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate), reca:
             "Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli
          2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro
          il 15 maggio 1995.
             2.  Restano  salvi  gli  affetti  prodottisi  e gli atti
          compiuti in applicazione delle disposizioni  richiamate  al
          comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.
             3.  Gli  effetti  giuridici  ed  economici  del  decreto
          legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.
          216, decorrono dalla data del 1 settembre 1995.
             4.  All'onere  derivante  dall'attuazione della presente
          legge, valutato complessivamente in  lire  153.000  milioni
          per  l'anno  1995,  lire  442.000 milioni per l'anno 1996 e
          lire 450.000  milioni  per  l'anno  1997  e  a  regime,  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  per   l'anno   1995,   allo   scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'interno.
             5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".