Art. 82 Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FANTOZZI, Ministro delle finanze FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica BRANCACCIO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Nota all'art. 82: - L'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 (Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate), reca: "Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995. 2. Restano salvi gli affetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga. 3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1 settembre 1995. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".