Art. 85.
Funzioni e compiti mantenuti allo Stato
1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti,
esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonche' quelli gia'
attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti
radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in
disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le
competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto
concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui
all'articolo 29 del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 85:
- Per gli estremi del D.Lgs. n. 22 del 1997 si veda la
nota all'art. 29. Si riporta il testo degli articoli 22,
31, 32 e 33:
"Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo,
predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicita' e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantita', dei volumi e della
pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate
ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23,
nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e
l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai
rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da
recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri piani di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai
finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in
attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente
diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro
un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con
le modalita' stabiliti, e tali omissioni possono arrecare
un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
provvedere entro un termine non inferiore a centottanta
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro
dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i
provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli
interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi
anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio
degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani
ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati
con il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli
articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo
esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti
di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti
dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli
articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti".
"Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita'
che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni
in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti
non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di
produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui
all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate
di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si
provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e
condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'allegato II deI regolamento
CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel
rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e
dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di
impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente
Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241".
"Art. 32 (Autosmaltimento). - 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, le
attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche
specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma l dispone
con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 27 e 28 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti
pericolosi e la discarica di rifiuti".
"Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che
siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risuitare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la
gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone
con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126
alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16
gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto
delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano
valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le
comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale
data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo
di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e
quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti
individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia'
fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita'
di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art.
15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non
si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani,
ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di composto di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per
ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto
delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto
delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma
1, che stabiliscono in particolare la composizione
merceologica e le caratteristiche qualitative del
combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art.
6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in
atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. l rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gIi impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni".