Art. 85.
               Funzioni e compiti mantenuti allo Stato
  1.  Restano   attribuiti  allo   Stato,  in  materia   di  rifiuti,
esclusivamente  le   funzioni  e  i  compiti   indicati  dal  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.  22, come modificato ed integrato dal
decreto  legislativo 8  novembre 1997,  n. 389,  nonche' quelli  gia'
attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti
radioattivi,  rifiuti  contenenti  amianto,  materiali  esplosivi  in
disuso, olii  usati, pile  e accumulatori  esausti. Restano  ferme le
competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e
33 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  anche per quanto
concerne  gli impianti  di  produzione di  energia  elettrica di  cui
all'articolo 29 del presente decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 85:
            -  Per  gli  estremi del D.Lgs. n. 22 del 1997 si veda la
          nota all'art.  29. Si riporta il testo degli  articoli  22,
          31, 32 e 33:
            "Art.  22  (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
          province ed i comuni, nel rispetto  dei  principi  e  delle
          finalita'  di  cui  agli  articoli  1,  2,  3, 4 e 5, ed in
          conformita' ai criteri  stabiliti  dal  presente  articolo,
          predispongono  piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti
          assicurando   adeguata    pubblicita'    e    la    massima
          partecipazione  dei  cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
          legge 7 agosto 1990, n.  241.
            2. I piani regionali di gestione dei  rifiuti  promuovono
          la   riduzione   delle   quantita',   dei  volumi  e  della
          pericolosita' dei rifiuti.
            3. Il piano regionale di  gestione  dei  rifiuti  prevede
          inoltre:
             a)  le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
          nel rispetto delle disposizioni  vigenti  in  materia,  gli
          impianti  per  la  gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
          discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate
          ad insediamenti produttivi;
             b) la  tipologia  ed  il  complesso  degli  impianti  di
          smaltimento  e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
          nella regione, tenendo conto dell'obiettivo  di  assicurare
          la  gestione  dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
          degli ambiti territoriali  ottimali  di  cui  all'art.  23,
          nonche'  dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
          del sistema industriale;
             c) il complesso delle attivita' e dei  fabbisogni  degli
          impianti  necessari  a  garantire  la  gestione dei rifiuti
          urbani secondo criteri di efficienza e di  economicita',  e
          l'autosufficienza  della  gestione  dei  rifiuti urbani non
          pericolosi    all'interno    di   ciascuno   degli   ambiti
          territoriali  ottimali  di  cui  all'art.  23,  nonche'  ad
          assicurare  lo  smaltimento  dei rifiuti speciali in luoghi
          prossimi a quelli di produzione  al  fine  di  favorire  la
          riduzione della movimentazione di rifiuti;
             d)  la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
          smaltimento;
             e)  i  criteri  per  l'individuazione,  da  parte  delle
          province,  delle  aree non idonee alla localizzazione degli
          impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
          l'individuazione  dei  luoghi  o   impianti   adatti   allo
          smaltimento dei rifiuti;
             f)  le  iniziative  dirette a limitare la produzione dei
          rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio  ed  il
          recupero dei rifiuti;
             g)  le  iniziative  dirette  a  favorire il recupero dai
          rifiuti di materiali e di energia;
             h) le misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione
          della  raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento dei
          rifiuti urbani;
             h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei  rifiuti  da
          recuperare o da smaltire;
             h-ter)  la  determinazione,  nel  rispetto  delle  norme
          tecniche di cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera  a),  di
          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
            4.   Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato con gli  altri  piani  di  competenza  regionale
          previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
            5.  Costituiscono  parte integrante del piano regionale i
          piani per la  bonifica  delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere:
             a) l'ordine di priorita' degli interventi;
             b)  l'individuazione  dei  siti  da  bonificare  e delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
             c)  le  modalita'  degli  interventi   di   bonifica   e
          risanamento  ambientale,  che  privilegino prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani;
             d) la stima degli oneri finanziari;
             e)  le  modalita'  di  smaltimento  dei   materiali   da
          asportare.
            6.   L'approvazione   del   piano   regionale  o  il  suo
          adeguamento  e'  condizione  necessaria  per  accedere   ai
          finanziamenti nazionali.
            7.  La  regione  approva  o adegua il piano entro un anno
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  in
          attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
            8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
          7  e  di  accertata  inattivita', il Ministro dell'ambiente
          diffida gli organi regionali competenti ad adempiere  entro
          un  congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
          adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari  alla
          elaborazione del piano regionale.
            9.  Qualora  le  autorita'  competenti non realizzino gli
          interventi previsti dal piano regionale nei termini  e  con
          le  modalita'  stabiliti, e tali omissioni possono arrecare
          un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo,  il
          Ministro  dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
          provvedere entro un termine  non  inferiore  a  centottanta
          giorni.  Decorso  inutilmente  detto  termine,  il Ministro
          dell'ambiente puo' adottare, in via  sostitutiva,  tutti  i
          provvedimenti  necessari  ed  idonei per l'attuazione degli
          interventi contenuti nel piano.  A tal fine puo'  avvalersi
          anche di commissari delegati.
            10.  I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
          interventi finalizzati a:
             a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
             b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio
          degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
             c)   introdurre   sistemi   di    deposito    cauzionale
          obbligatorio sui contenitori;
             d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani
          ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
             e)  favorire  la  realizzazione e l'utilizzo di impianti
          per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
            11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati
          con il Ministro dell'ambiente di concerto con  il  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
          con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi  degli
          articoli  31  e  33, la costruzione e l'esercizio o il solo
          esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti
          di impianti per il recupero di rifiuti urbani non  previsti
          dal   piano   regionale   qualora   ricorrano  le  seguenti
          condizioni:
             a) siano  riciclati  e  recuperati  come  materia  prima
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
          compost  da  rifiuti  oppure sia utilizzato combustibile da
          rifiuti;
             b) siano  rispettate  le  norme  tecniche  di  cui  agli
          articoli 31 e 33;
             c)  siano  utilizzate  le  migliori tecnologie di tutela
          dell'ambiente;
             d)  sia  garantita  una  diminuzione   delle   emissioni
          inquinanti".
            "Art.   31   (Determinazione   delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).  -  1.  Le  procedure  semplificate   devono
          comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
          ambientale e controlli efficaci.
            2. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con
          i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e  le  attivita'
          che  danno  vita  ai  fertilizzanti,  di  concerto  con  il
          Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
          sono  adottate  per ciascun tipo di attivita' le norme, che
          fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e  le  condizioni
          in  base  alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti
          non  pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei luoghi di
          produzione degli stessi e le attivita' di recupero  di  cui
          all'allegato  C sono sottoposte alle procedure semplificate
          di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura  si
          provvede  all'aggiornamento delle predette norme tecniche e
          condizioni.
            3. Le norme e le  condizioni  di  cui  al  comma  2  sono
          individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto e  devono  garantire  che  i
          tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
          di smaltimento o di recupero siano tali da  non  costituire
          un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere  alle
          procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
          e di recupero energetico  devono,  inoltre,  rispettare  le
          seguenti condizioni:
             a)  siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
             b) i limiti di emissione non siano meno  restrittivi  di
          quelli  stabiliti  per  gli  impianti  di incenerimento dei
          rifiuti  dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE   del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno 1989, 94/67/CE  del  Consiglio  del  16  dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio
          1995, n. 24;
             c)  sia  garantita  la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.
            4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'allegato  II  deI  regolamento
          CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni
            5.  Per  la  tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
          comma 3, e 33, comma 3,  e  l'effettuazione  dei  controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
          un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
          alla  natura  dell'attivita'  con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
            6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti  nel
          rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
          tecniche  di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  203  e
          dalle  altre  disposizioni  che  regolano la costruzione di
          impianti industriali.  L'autorizzazione  all'esercizio  nei
          predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
          individuati ai sensi del presente articolo  resta  comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
            7.  Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente
          Capo si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992,  n.  300,  e successive modifiche ed integrazioni. Si
          applicano,  altresi',  le  disposizioni  di cui all'art. 21
          della legge 7 agosto 1990, n. 241".
            "Art. 32 (Autosmaltimento). - 1. A condizione  che  siano
          rispettate  le  norme tecniche e le prescrizioni specifiche
          adottate ai sensi dei commi 1,  2  e  3  dell'art.  31,  le
          attivita'   di   smaltimento   di  rifiuti  non  pericolosi
          effettuate nel  luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente competente.
            2.  Le  norme  tecniche  di  cui  al comma 1 prevedono in
          particolare:
             a) il tipo,  la  quantita',  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti da smaltire;
             b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
             c)  le  condizioni  per  la  realizzazione e l'esercizio
          degli impianti;
             d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
             e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.
            3. La  provincia  iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti. A tal  fine  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
          risultare:
             a) il rispetto delle condizioni e delle  norme  tecniche
          specifiche di cui al comma 1;
             b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle
          procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
            4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle
          norme tecniche e delle condizioni di cui al comma l dispone
          con  provvedimento  motivato il divieto di inizio ovvero di
          prosecuzione dell'attivita', salvo  che  l'interessato  non
          provveda   a   conformare   alla  normativa  vigente  dette
          attivita' ed i suoi effetti  entro  il  termine  prefissato
          dall'amministrazione.
            5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  deve essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
            6. Restano  sottoposte  alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 28 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti
          pericolosi e la discarica di rifiuti".
            "Art.  33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che
          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
          31, l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente competente.
            2.  Le  condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare:
             a) per i rifiuti non pericolosi:
              1) le quantita' massime impiegabili;
              2)  la  provenienza,  i  tipi  e le caratteristiche dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo;
              3)  le  prescrizioni  necessarie per assicurare che, in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
             b) per i rifiuti pericolosi:
              1) le quantita' massime impiegabili;
              2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
              3)  le  condizioni specifiche riferite ai valori limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito;
              4)  altri  requisiti  necessari  per  effettuare  forme
          diverse di recupero;
              5)  le  prescrizioni  necessarie per assicurare che, in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute  nei  rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo   e   senza   usare  procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
            3. La  provincia  iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti. A tal  fine  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
          risuitare:
             a) il rispetto delle norme tecniche e  delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1;
             b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la
          gestione dei rifiuti;
             c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
             d)  stabilimento,  capacita'  di  recupero  e  ciclo  di
          trattamento o di combustione nel  quale  i  rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati;
             e)   le   caratteristiche   merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero.
            4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle
          norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone
          con provvedimento motivato il divieto di inizio  ovvero  di
          prosecuzione  dell'attivita',  salvo  che l'interessato non
          provveda  a  conformare  alla   normativa   vigente   dette
          attivita'  ed  i  suoi  effetti entro il termine prefissato
          dall'amministrazione.
            5. La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e comunque in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
            6.   Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e  delle
          condizioni  di  cui  al  comma  1  e  comunque  non   oltre
          quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
          sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
          e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, le  procedure  di
          cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a chiunque effettui
          operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
          nell'allegato 3 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
          settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126
          alla  Gazzetta  Ufficiale  10  settembre  1994,  n.  212, e
          nell'allegato 1 al decreto del  Ministro  dell'ambiente  16
          gennaio  1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995,  n.  24,  nel  rispetto
          delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano
          valide  ed  efficaci  le comunicazioni gia' effettuate alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   Le
          comunicazioni  effettuate dopo la data di entrata in vigore
          del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale
          data la costruzione dell'impianto, ove richiesto  dal  tipo
          di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata
            7.  La procedura semplificata di cui al presente articolo
          sostituisce, limitatamente alle  variazioni  qualitative  e
          quantitative   delle   emissioni  determinate  dai  rifiuti
          individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia'
          fissano i limiti di emissione in relazione  alle  attivita'
          di  recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art.
          15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
          24 maggio 1988, n. 203.
            8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non
          si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani,
          ad eccezione:
             a) delle attivita'  di  riciclaggio  e  di  recupero  di
          materia  prima  e di produzione di composto di qualita' dai
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
             b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per
          ottenere combustibile da rifiuto  effettuate  nel  rispetto
          delle norme tecniche di cui al comma 1;
             c)  dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto
          delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma
          1,  che  stabiliscono  in   particolare   la   composizione
          merceologica   e   le   caratteristiche   qualitative   del
          combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art.
          6.
            9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione  in
          atmosfera  di  cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle
          altre  emissioni  inquinanti  stabilite   da   disposizioni
          vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, il  Ministro  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente, determina modalita',  condizioni  e
          misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
          previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione  dei
          rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
          tenuto anche conto del  prevalente  interesse  pubblico  al
          recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
          urbani sottoposti a preventive  operazioni  di  trattamento
          finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
            10.  l  rifiuti  non  pericolosi individuati con apposite
          norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono  utilizzati
          in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
          sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
          articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche'  alle  relative
          norme sanzionatorie.
            11.   Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano  integralmente  le   norme   ordinarie   per   lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero.
            12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
          pericolosi   di   cui  al  comma  1  sono  comunicate  alla
          Commissione dell'Unione europea tre mesi prima  della  loro
          entrata in vigore.
            12-bis.  Le  operazioni  di  messa in riserva dei rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
          previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
            12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma  12-bis  le
          norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva  non  localizzati  presso  gIi  impianti  dove sono
          effettuate le  operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero
          individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
          stoccaggio e i termini massimi  entro  i  quali  i  rifiuti
          devono essere avviati alle predette operazioni".