Art. 132.

  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  133,  i procedimenti
pendenti  davanti  al  pretore  alla  data  di efficacia del presente
decreto  sono  definiti  dal  tribunale sulla base delle disposizioni
introdotte dal decreto medesimo.
  2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al
pretore  per  una  data successiva a quella di efficacia del presente
decreto  si  intende  fissata  davanti  al  tribunale  per i medesimi
incombenti.
  3.  I  procedimenti  sono trattati dagli stessi magistrati al quali
erano  in  precedenza  assegnati,  salva l'applicazione dell'articolo
174, secondo comma, del codice di procedura civile.
 
           Nota all'art. 132:
            -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 174 del codice di procedura civile:
            "Art. 174 (Immutabilita' del giudice  istruttore).  -  Il
          giudice  designato e' investito di tutta l'istruzione della
          causa e della relazione al collegio.
            Soltanto in caso  di  assoluto  impedimento  o  di  gravi
          esigenze di servizio puo' essere sostituito con decreto del
          presidente. La sostituzione puo' essere disposta, quando e'
          indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.".