Art. 133. 1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione. 2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa e' definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, commi 2 e 3. 3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.