Art. 133.

  1.  Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del
presente   decreto   sono  definite  dal  pretore  sulla  base  delle
disposizioni  anteriormente  vigenti  se alla predetta data sono gia'
state  precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta
in decisione.
  2.  Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa e' definita dal
tribunale  sulla  base  delle  disposizioni  introdotte  dal presente
decreto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, commi 2 e 3.
  3.  L'appello  contro  le sentenze del pretore nelle cause indicate
nel comma 1 si propone alla corte di appello.