Art. 135. 1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti: a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione; b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.