Art. 135.

  1.  I  procedimenti  pendenti  davanti  al  tribunale  alla data di
efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:
    a)  dal  tribunale  sulla  base  delle disposizioni anteriormente
vigenti,  se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta
data,  sono  gia'  state precisate le conclusioni o la causa e' stata
comunque ritenuta in decisione;
    b)  dal  tribunale  sulla  base delle disposizioni introdotte dal
presente  decreto,  in ogni altro caso; la composizione del tribunale
resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.