Art. 85.
               Funzioni e compiti mantenuti allo Stato
  1.   Restano   attribuiti   allo  Stato,  in  materia  di  rifiuti,
esclusivamente   le   funzioni  e  i  compiti  indicati  dal  decreto
legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal
decreto  legislativo  8  novembre  1997,  n. 389, nonche' quelli gia'
attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti
radioattivi,  rifiuti  contenenti  amianto,  materiali  esplosivi  in
disuso,  olii  usati,  pile  e accumulatori esausti. Restano ferme le
competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e
33  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto
concerne  gli  impianti  di  produzione  di  energia elettrica di cui
all'articolo 29 del presente decreto legislativo.