Art. 61 (Principi generali) 1. Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. 2. In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. 4. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali.
Nota all'art 61: - La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1958, n. 84.