Art. 61
                         (Principi generali)

  1.  Le  agenzie  fiscali  hanno  personalita'  giuridica di diritto
   pubblico.
  2.   In  conformita'  con  le  disposizioni  del  presente  decreto
   legislativo  e  dei  rispettivi  statuti, le agenzie fiscali hanno
   autonomia     regolamentare,     amministrativa,     patrimoniale,
   organizzativa, contabile e finanziaria.
  3.   Le  agenzie  fiscali  operano  nell'esercizio  delle  funzioni
   pubbliche  ad  esse  affidate  in  base  ai principi di legalita',
   imparzialita'   e   trasparenza,   con   criteri   di  efficienza,
   economicita'  ed  efficacia  nel  perseguimento  delle  rispettive
   missioni.
  4.  La  Corte  dei  Conti  esercita  il  controllo  sulla  gestione
   finanziaria  delle  agenzie, con le modalita' previste dalla legge
   21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi
   delle  indicazioni  fornite  dalle apposite strutture di controllo
   interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali.
 
          Nota all'art 61:
            - La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "Partecipazione
          della  Corte  dei  conti  al   controllo   sulla   gestione
          finanziaria  degli  enti a cui lo Stato contribuisce in via
          ordinaria",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'8
          aprile 1958, n. 84.