Art. 62
                       (Agenzia delle entrate)

  1.  All'agenzia  delle  entrate  sono  attribuite tutte le funzioni
   concernenti  le entrate tributarie erariali che non sono assegnate
   alla  competenze  di altre agenzie, enti od organi, con il compito
   di  perseguire  il  massimo  livello di adempimento degli obblighi
   fiscali   sia   attraverso   l'assistenza   ai  contribuenti,  sia
   attraverso  i  controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e
   l'evasione fiscale.
  2.  L'agenzia  e'  competente  in  particolare a svolgere i servizi
   relativi  alla  amministrazione, alla riscossione e al contenzioso
   dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
   tutte  le  imposte,  diritti  o  entrate erariali o locali gia' di
   competenza  del  dipartimento  delle  entrate  del ministero delle
   finanze  o  affidati  alla  sua  gestione  in base alla legge o ad
   apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.
  3.  In  fase  di  prima  applicazione  il  ministro  delle  finanze
   stabilisce  con  decreto  i  servizi da trasferire alla competenza
   dell'agenzia.