Art. 63
                       (Agenzia delle dogane)

  1.  L'agenzia  delle  dogane  e'  competente  a  svolgere i servizi
   relativi  all'amministrazione,  alla  riscossione e al contenzioso
   dei  diritti  doganali  e  della  fiscalita'  interna negli scambi
   internazionali,  delle  accise  sulla  produzione  e  sui consumi,
   operando  in  stretto  collegamento  con  gli  organi  dell'Unione
   europea  nel  quadro  dei processi di armonizzazione e di sviluppo
   dell'unificazione  europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni
   attualmente  svolte  dal  dipartimento  delle dogane del ministero
   delle  finanze,  incluse  quelle  esercitate  in  base ai trattati
   dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.
  2.  L'agenzia  gestisce  con  criteri  imprenditoriali i laboratori
   doganali  di  analisi;  puo' anche offrire sul mercato le relative
   prestazioni.
  3.  In  fase  di  prima  applicazione  il  ministro  delle  finanze
   stabilisce  con  decreto  i  servizi da trasferire alla competenza
   dell'agenzia.