Art. 64 
                      (Agenzia del territorio) 
  
  1. L'agenzia del territorio e' competente a svolgere i servizi 
   relativi  al  catasto,  i  servizi  geotopocartografici  e  quelli
   relativi alle  conservatorie  dei  registri  immobiliari,  con  il
   compito di costituire l'anagrafe dei  beni  immobiliari  esistenti
   sul  territorio  nazionale  sviluppando,  anche  ai   fini   della
   semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra  i
   sistemi  informativi  attinenti  alla  funzione  fiscale  ed  alle
   trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti  sugli  immobili.
   L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali  per
   favorire lo sviluppo di un sistema  integrato  di  conoscenze  sul
   territorio. 
  2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 
   del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 e puo' gestire,  sulla
   base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o,  a  livello
   provinciale con le  associazioni  degli  enti  locali,  i  servizi
   relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto. 
  3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i 
   connessi servizi estimativi  che  puo'  offrire  direttamente  sul
   mercato. 
  4. Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente 
   decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia del territorio, da
   due membri nominati su designazione della Conferenza  Stato-citta'
   ed autonomie locali. 
 
          Nota all'art 64:
            - L'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 112 del
          1998, cosi' dispone:
            "Art.  67  (Organismo tecnico). - 1. Allo svolgimento dei
          compiti di cui alle  lettere  d),  g)  e  h)  del  comma  1
          dell'articolo   65,   e  al  coordinamento  delle  funzioni
          mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai  comuni,  si
          provvede    attraverso   l'istituzione,   con   i   decreti
          legislativi di cui  all'articolo  9  del  presente  decreto
          legislativo,  di un apposito organismo tecnico, assicurando
          la  partecipazione  delle  amministrazioni  statali  e  dei
          comuni.
            2.  Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e
          speciale,  al  rilevamento  e  aggiornamento   topografico,
          all'elaborazione     di     osservazioni    geodetiche    e
          all'esecuzione delle compensazioni di reti  trigonometriche
          e  di  livellazione,  provvedono,  per quanto di rispettivo
          interesse, lo Stato, le regioni, le province  e  i  comuni,
          anche attraverso le comunita' montane, avvalendosi di norma
          dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
            3.  Allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui al comma 1 i
          comuni possono, al fine di contenere le  spese,  provvedere
          anche  mediante  convenzioni con l'organismo tecnico di cui
          allo stesso comma  1  e  le  amministrazioni  che  svolgono
          corrispondenti funzioni a livello centrale.".