Art. 65
                        (Agenzia del demanio)

  1. All'agenzia del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni
   immobili   dello  Stato,  con  il  compito  di  razionalizzarne  e
   valorizzarne  l'impiego,  di sviluppare il sistema informativo sui
   beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella
   valutazione  dei  beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di
   mercato,  di  gestire  con  criteri imprenditoriali i programmi di
   vendita,  di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato,
   di  utilizzo  e  di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali
   immobili.
  2.  L'agenzia  puo'  stipulare convenzioni per le gestioni dei beni
   immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici.
   Puo'  avvalersi,  a  supporto delle proprie attivita' estimative e
   sulla   base   di   apposita   convenzione,   dei   dati   forniti
   dall'osservatorio   del   mercato   immobiliare  dell'agenzia  del
   territorio.