Art. 68
                             (Funzioni)

  1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i
   provvedimenti  che  non  siano  attribuiti, in base alle norme del
   presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
  2.  Il  comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo
   statuto,  i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che
   regolano  il  funzionamento  dell'agenzia,  i bilanci preventivi e
   consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio
   dell'agenzia,  anche  se  ripartite  in piu' esercizi, per importi
   superiori  al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone
   alla  valutazione  del  comitato  direttivo  le scelte strategiche
   aziendali  e  le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture
   di vertice a livello centrale e periferico.