Art. 69 (Commissario straordinario) 1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilita' di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto dei presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze puo' essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato direttivo dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6. 2. La nomina e' disposta per il periodo di un anno e puo' essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato direttivo subentranti.