Art. 69
                     (Commissario straordinario)

  1.  Nei  casi  di  gravi  inosservanze degli obblighi sanciti nella
   convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione,
   di  manifesta  impossibilita'  di  funzionamento  degli  organi di
   vertice  dell'agenzia  o  per  altre  gravi  ragioni  di interesse
   pubblico, con decreto dei presidente del consiglio dei ministri su
   proposta  del  ministro  delle  finanze  puo'  essere  nominato un
   commissario  straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal
   presente  decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia,
   del  direttore del comitato direttivo dell'agenzia. Per i compensi
   del   commissario   straordinario  si  applicano  le  disposizioni
   dell'articolo 67, comma 6.
  2.  La  nomina  e' disposta per il periodo di un anno e puo' essere
   prorogata  per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del
   commissario  sono  nominati  il  direttore e il comitato direttivo
   subentranti.