Art. 70
                     (Bilancio e finanziamento)

  1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:
    a)   i   finanziamenti   erogati   in   base   alle  disposizioni
   dell'articolo  59  del  presente  decreto legislativo a carico del
   bilancio dello Stato;
    b)  i  corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o
   privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che
   non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;
    c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
  2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  vengono
   determinati  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della
   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni ed
   integrazioni.  I  fondi  vengono accreditati a ciascuna agenzia su
   apposita  contabilita'  speciale soggetta a vincoli del sistema di
   tesoreria unica.
  3.  Le  agenzie,  che  possono stipulare convenzioni con aziende di
   credito  per  la  gestione  del  servizio  di tesoreria, non hanno
   facolta'  di  accendere  mutui,  ne'  di  adire ad alcuna forma di
   indebitamento,  fatta  eccezione  per  le  anticipazioni  di cassa
   previste  nelle  convenzioni  per  la  gestione  del  servizio  di
   tesoreria.
  4.  In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera
   a)  del  comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di
   bilancio  iscritte  nello  stato di previsione del ministero delle
   finanze  destinate  all'espletamento  delle  funzioni trasferite a
   ciascuna agenzia.
  5.  Il  comitato direttivo delibera il regolamento di contabilita',
   che   e'   sottoposto   al   ministro  delle  finanze  secondo  le
   disposizioni  dell'articolo  60.  Il  regolamento si conforma, nel
   rispetto  delle  disposizioni  generali in materia di contabilita'
   pubblica  e  anche  prevedendo  apposite  note  di  raccordo della
   contabilita' aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423
   e seguenti del codice civile.
  6.  Le  agenzie  fiscali  non  possono  impegnare  o  erogare spese
   eccedenti  le  entrate.  I  piani  di investimento e gli impegni a
   carattere  pluriennale  devono  conformarsi  al  limite costituito
   dalle  risorse  finanziarie  stabilite  dalla  legge finanziaria e
   dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.
 
          Nota all'art. 70:
            - Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d)
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di  contabilita'  generale  dello  Stato  in   materia   di
          bilancio).
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             a) a c) (Omissis).
             d)  la  determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria;".