Art. 71
                             (Personale)

  1.  Il  rapporto  di  lavoro del personale dipendente delle agenzie
   fiscali  e'  disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle
   leggi  che  regolano il rapporto di lavoro privata, in conformita'
   delle  norme  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
   successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene
   alla  definizione  del  comparto  di contrattazione per le agenzie
   fiscali;  ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa
   aziendale di secondo livello.
  2.  Al  fine  di  garantire  l'imparzialita'  e  il  buon andamento
   nell'esercizio  della  funzione  pubblica  assegnata  alle agenzie
   fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in
   vigore  del  presente  decreto legislativo, ai sensi dell'articolo
   17,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
   disposizioni  idonee  a  garantire  l'indipendenza  e  l'autonomia
   tecnica del personale.
  3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su proposta del
   direttore dell'agenzia, dal comitato direttivo ed e' sottoposto al
   ministro  vigilante  secondo  le disposizioni dell'articolo 60 del
   presente  decreto legislativo. In particolare esso, in conformita'
   con  i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
   n.29, e successive modificazioni ed integrazioni:
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
    b)  detta  le  norme per l'assunzione del personale dell'agenzia,
   per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
    c)   fissa  le  dotazioni  organiche  complessive  del  personale
   dipendente dall'agenzia;
    d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.
 
          Nota all'art. 71:
            - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.  400
          del 1988, si veda nelle note all'art. 8.