Art. 72
                    (Rappresentanza in giudizio)

  l.   Le   agenzie   fiscali   possono   avvalersi   del  patrocinio
   dell'Avvocatura  dello  Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
   unico  approvato  con  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, e
   successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 72:
            - Il testo dell'art. 43  del  regio  decreto  30  ottobre
          1933,  n.  1611 (Approvazione del Testo unico delle leggi e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio  dello  Stato  e  sull'ordinamento dell'Avvocatura
          dello Stato), cosi' dispone:
            "Art. 43.  L'Avvocatura  dello  Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza  e  la  difesa  nei giudizi attivi e passivi
          avanti le autorita' giudiziarie, i  collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche  non  statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia  autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto.
            Le  disposizioni  e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere  promossi  di  concerto coi Ministri per la grazia e
          giustizia e per le finanze.
            Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo
          comma, la rappresentanza e la difesa nei  giudizi  indicati
          nello  stesso  comma  sono  assunte  dalla Avvocatura dello
          Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati  i  casi  di
          conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
            Salve  le  ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura  dello Stato, debbono adottare apposita motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
            Le disposizioni di cui ai precedenti  commi  sono  estese
          agli  enti  regionali,  previa  deliberazione  degli organi
          competenti.".