Art. 91 
 
                   Redazione e firma dei progetti 
                  (art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I progetti sono redatti, di norma, dagli  uffici  tecnici  della
Direzione competente, degli organi tecnici  di  Forza  armata  ovvero
degli organi esecutivi  del  Genio,  e  sono  firmati  da  ufficiali,
marescialli  e  dipendenti  civili  appartenenti  alla   terza   area
funzionale con profilo tecnico ovvero alla dirigenza, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 9.