Art. 100
Modifiche alla legge fallimentare
1. Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare, dopo
le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti: «o,
se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai
sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE».
2. All'articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: «Nel caso di risoluzione, si applicano al
commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di
recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo
coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli
articoli 228, 229 e 230.».
3. L'articolo 240 della legge fallimentare e' sostituito dal
seguente:
«Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1. Il curatore, il
commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario
speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della
direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel
procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche
contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento
penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del
curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o
del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di
recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere
un titolo di azione propria personale.».