Art. 101
Disposizioni penali
1. Nel codice civile, dopo il comma 3 dell'articolo 2638, e'
inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge penale,
le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di
recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita'
e alle funzioni di vigilanza.».
2. La violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 5,
commi 4 e 7, e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale,
ma si procede d'ufficio.