Art. 102
Contenuto dei piani di risoluzione: regime transitorio
1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia
previsti dall'articolo 7, comma 2, il contenuto dei piani di
risoluzione e' disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili
scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si
verifichi in un momento di instabilita' finanziaria piu' ampia o al
ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione
non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo
l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) l'assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca
centrale; o
c) l'assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale che
preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle
misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e
opportuno, in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella
banca rispetto all'ultima informazione fornita;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di
operativita' principali possano essere separate dalle altre funzioni,
sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da
garantirne la continuita' in caso di dissesto della banca;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun
aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione della valutazione della risolvibilita';
f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o
rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita';
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la
trasferibilita' delle funzioni essenziali, linee di operativita'
principali e attivita' della banca;
h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le
informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano
aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi
momento;
i) le modalita' che permettono il finanziamento delle opzioni di
risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso
dall'impiego dei fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita da una banca
centrale; o
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale
fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse
non standard.
l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si
potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche
applicabili;
m) una descrizione delle interdipendenze critiche;
n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere
l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato
e una valutazione della portabilita' delle posizioni dei clienti;
o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca,
compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle
previste procedure di consultazione del personale durante il processo
di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di
dialogo con le parti sociali;
p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
q) il requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e
l'eventuale termine entro il quale deve essere rispettato;
r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per
assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi
della banca;
s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di
risoluzione.
4. Il piano indica inoltre le modalita' e la tempistica con cui,
nelle situazioni previste dal piano, la banca puo' chiedere di
ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e
identifica le attivita' che potrebbero essere considerate idonee
quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste
dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
5. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.