Art. 103
Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo: regime transitorio
1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia
previsti dall'articolo 8, comma 2, il contenuto dei piani di
risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione di gruppo:
a) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo alle
singole componenti del gruppo, anche mediante azioni coordinate di
risoluzione nei confronti di piu' componenti;
b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione
possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei
confronti delle componenti del gruppo stabilite nell'Unione europea,
ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un
terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o
di attivita' svolte da una serie di componenti del gruppo o da
singole sue componenti, e individua i potenziali ostacoli a una
risoluzione coordinata;
c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in
Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il
coordinamento con le autorita' pertinenti di tali Stati e le
implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti
stabilite in Stati terzi;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed
economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per
agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i
presupposti;
e) indica le modalita' di finanziamento delle azioni di
risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di
finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del
finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei
diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti
interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai
fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca centrale;
oppure
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale
fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse
non standard.
3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste
dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
4. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene
conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto
potenziale della risoluzione sulla stabilita' finanziaria in tutti
gli Stati membri interessati.