Art. 104
Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di
risolvibilita' di una banca o di un gruppo: regime transitorio.
1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia
previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3, per
valutare la risolvibilita' di una banca o di un gruppo, sono
esaminati:
a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che
le linee di operativita' principali e funzioni essenziali siano
allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente;
b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire
personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidita' e
capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operativita'
principali e le funzioni essenziali;
c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo,
dei contratti di servizio, l'adeguatezza dei presidi di governo
adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano
adempiuti nella misura e secondo la qualita' concordata, nonche' la
presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in
virtu' di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni
essenziali o delle linee di operativita' principali;
d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuita'
dell'accesso alle infrastrutture di mercato;
e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla
Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle
linee di operativita' principali e sulle funzioni essenziali, al fine
di agevolare decisioni rapide;
f) la capacita' dei sistemi informatici di fornire le
informazioni essenziali per una risoluzione efficace della
banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida
evoluzione;
g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi
informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia;
h) la continuita' dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo
interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni
essenziali e le linee di operativita' principali siano oggetto di
cessione;
i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla
Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie per
individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di
garanzia dei depositi;
l) l'ammontare e la tipologia delle passivita' soggette
ammissibili della banca/gruppo;
m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to
back, la misura in cui: i) queste operazioni sono effettuate a
condizioni di mercato e la solidita' dei relativi sistemi di gestione
del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di
contagio nel gruppo
n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola
l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del
numero di societa', della complessita' della struttura del gruppo o
della difficolta' di associare le linee di business alle componenti
del gruppo;
o) quando la valutazione coinvolge una societa' di cui
all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la
misura in cui la risoluzione di entita' del gruppo che sono banche o
societa' finanziarie controllate puo' esercitare un impatto negativo
sul ramo non finanziario del gruppo;
p) la disponibilita', presso le autorita' degli Stati terzi,
delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorita' di
risoluzione dell'Unione Europea nelle azioni di risoluzione e i
margini per un'azione coordinata fra autorita' dell'Unione Europea e
autorita' degli Stati terzi;
q) la possibilita' di applicare le misure di risoluzione in modo
da conseguire gli obiettivi di risoluzione;
r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca
d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o
di una o piu' delle sue componenti senza provocare, direttamente o
indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema
finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e
al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;
s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione
in caso di gruppi con societa' controllate stabilite in giurisdizioni
diverse;
t) la credibilita' dell'uso delle misure di risoluzione in modo
da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle
possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e
dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati
terzi;
u) la possibilita' di valutare l'impatto della risoluzione della
banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato,
sulla fiducia dei mercati finanziari o sull'economia in generale;
l'impatto stesso, nonche' il grado di idoneita' delle misure o dei
poteri di risoluzione a contenerlo.
2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro,
dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in
relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la
complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo
mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.