Art. 99 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. Agli enti sottoposti a risoluzione, ai  soggetti  nei  confronti
dei quali e' disposta la riduzione o la conversione  degli  strumenti
di capitale, all'ente-ponte  e  al  veicolo  per  la  gestione  delle
attivita' non si applicano: 
    a) gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo,  2365,  2376,
2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche'  le  Sezioni
II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile; 
    b) il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 
  2. Gli aumenti e le riduzioni del capitale degli enti sottoposti  a
risoluzione, dei soggetti nei confronti  dei  quali  e'  disposta  la
riduzione   o   la   conversione   degli   strumenti   di   capitale,
dell'ente-ponte  e  del  veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'
avvengono ai sensi degli articoli 58 e 60, comma 1, lettera h). 
  3. In caso di fusioni o scissioni di enti sottoposti a risoluzione,
di soggetti nei confronti dei quali e' disposta  la  riduzione  o  la
conversione degli strumenti di capitale, di enti-ponte o  di  veicoli
per la gestione delle attivita': 
    a) l'operazione  e'  disposta  dalla  Banca  d'Italia  o,  previa
autorizzazione  di  quest'ultima,  dal  commissario  speciale.   Essa
produce gli effetti  previsti  dal  codice  civile  a  seguito  della
pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia,
anche in  assenza  degli  adempimenti  pubblicitari  richiesti  dalla
legge; 
    b) entro 180 giorni dalla pubblicazione di cui alla  lettera  a),
la Banca d'Italia o il commissario speciale  svolge  gli  adempimenti
pubblicitari richiesti dalla legge. 
  4. Alle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati
italiani o di un altro Stato membro sottoposte a  risoluzione  o  nei
confronti delle quali e' disposta la riduzione o la conversione degli
strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo  per  la  gestione
delle attivita' se hanno  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati
italiani o di un altro Stato membro non si applicano: 
    a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; 
    b) gli articoli 83-sexies,  125-bis,  125-ter,  125-quater,  126,
126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonche' le Sezioni II-ter e  III  del
Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza. 
  5. La comunicazione al pubblico  ai  sensi  dell'articolo  114  del
Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei  presupposti
per la riduzione e conversione o per  l'avvio  della  risoluzione  ai
sensi dell'articolo  20,  nonche'  in  merito  al  provvedimento  che
dispone la riduzione e la conversione ai  sensi  dell'articolo  29  o
l'avvio della risoluzione ai sensi  dell'articolo  32  e'  effettuata
contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3,
anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non  divulgata
al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei  suoi
organi di amministrazione e controllo in data  anteriore.  La  Consob
puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta
comunicazione puo' essere rinviata. 
  6. Se, a seguito della conversione degli strumenti  di  capitale  o
del  bail-in,  un  soggetto  detiene  una   partecipazione   indicata
all'articolo 106, commi 1, 1-bis  o  1-ter,  del  Testo  Unico  della
Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo  106  del  Testo
Unico della Finanza non sussiste. 
  7. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie  o
all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria  con  costituzione
di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di  netting  per
close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si
applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e  8  del  decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170.