Art. 159 
 
                        (Difesa e sicurezza) 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  codice  non  si  applicano  agli
appalti pubblici  e  ai  concorsi  di  progettazione  non  altrimenti
esclusi dal suo ambito di  applicazione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali  di
sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno
invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni
che le amministrazioni  aggiudicatrici  rendono  disponibili  in  una
procedura di aggiudicazione dell'appalto. 
  2. All'aggiudicazione di concessioni nei  settori  della  difesa  e
della sicurezza di cui al decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.
208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione  per
le  concessioni  relative  alle  ipotesi  alle   quali   il   decreto
legislativo 15 novembre 2011,  n.  208,  non  si  applica  in  virtu'
dell'articolo 6 del citato decreto legislativo. 
  3. In deroga all'articolo 31, limitatamente agli  appalti  pubblici
di lavori, l'amministrazione della difesa,  in  considerazione  della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un  unico
responsabile del procedimento,  puo'  nominare  un  responsabile  del
procedimento per  ogni  singola  fase  di  svolgimento  del  processo
attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed  esecuzione.
Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni
singola fase, sono  tecnici  individuati  nell'ambito  del  Ministero
della difesa.  Il  responsabile  del  procedimento  per  la  fase  di
affidamento  puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in  materie
giuridico amministrative. 
  4. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentita  l'ANAC,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  codice,  sono  definite  le  direttive  generali   per   la
disciplina delle attivita' del Ministero della difesa,  in  relazione
agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che  rientrano  nel
campo di applicazione del decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.
208. Le direttive generali disciplinano, altresi', gli interventi  da
eseguire  in   Italia   e   all'Estero   per   effetto   di   accordi
internazionali, multilaterali  o  bilaterali,  nonche'  i  lavori  in
economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti  del
Genio militare per i quali non si applicano i limiti  di  importo  di
cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20. 
  5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione  della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il  grado  di
perfezione richiesti,  soltanto  da  operatori  economici  stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad  un
terzo  dell'importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,   previa
costituzione di idonea garanzia. 
 
          Note all'art. 159 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della  direttiva  2009/81/CE)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292. 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208 (Disciplina  dei  contratti  pubblici
          relativi ai lavori, servizi e forniture nei  settori  della
          difesa  e  sicurezza,   in   attuazione   della   direttiva
          2009/81/CE): 
              "Art. 6 (Contratti  esclusi  e  esclusioni  specifiche.
          Utilizzo delle esclusioni) 
              1. Il presente decreto  non  si  applica  ai  contratti
          disciplinati da: 
              a) norme procedurali specifiche in base a un accordo  o
          intesa internazionale conclusi tra l'Italia e  uno  o  piu'
          Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e  uno
          o piu' Paesi terzi; 
              b) norme procedurali specifiche in base a un accordo  o
          intesa internazionale conclusi in relazione  alla  presenza
          di truppe di stanza e concernenti imprese  stabilite  nello
          Stato italiano o in un Paese terzo; 
              c) norme procedurali  specifiche  di  un'organizzazione
          internazionale  che  si  approvvigiona   per   le   proprie
          finalita'; non si applica altresi' a contratti  che  devono
          essere aggiudicati da una stazione appaltante  appartenente
          allo Stato italiano in conformita' a tali norme. 
              2. Il presente  decreto  non  si  applica  altresi'  ai
          seguenti casi: 
              a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico di cui  all'elenco  adottato  dal  Consiglio  della
          Comunita'  europea  con  la  decisione  255/58,  che  siano
          destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
          Stato ritiene di adottare  misure  necessarie  alla  tutela
          degli interessi essenziali della propria sicurezza; 
              b)  ai  contratti  per  i  quali  l'applicazione  delle
          disposizioni del presente decreto  obbligherebbe  lo  Stato
          italiano a fornire  informazioni  la  cui  divulgazione  e'
          considerata contraria agli interessi essenziali  della  sua
          sicurezza,   previa   adozione   del    provvedimento    di
          segretazione; 
              c) ai contratti per attivita' d'intelligence; 
              d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un  programma
          di cooperazione basato  su  ricerca  e  sviluppo,  condotto
          congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo
          sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle  fasi
          successive di tutto o parte  del  ciclo  di  vita  di  tale
          prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto  programma  di
          cooperazione unicamente tra l'Italia e uno  o  altri  Stati
          membri, gli  stessi  comunicano  alla  Commissione  europea
          l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in  relazione
          al costo globale del programma, l'accordo  di  ripartizione
          dei costi nonche', se del  caso,  la  quota  ipotizzata  di
          acquisti per ciascuno Stato membro; 
              e) ai contratti aggiudicati in un  paese  terzo,  anche
          per commesse civili, quando le forze operano  al  di  fuori
          del  territorio  dell'Unione,  se  le  esigenze   operative
          richiedono  che  siano  conclusi  con  operatori  economici
          localizzati nell'area delle operazioni;  a  tal  fine  sono
          considerate commesse civili i contratti diversi  da  quelli
          di cui all'articolo 2; 
              f)  ai  contratti  di  servizi   aventi   per   oggetto
          l'acquisto o la locazione,  quali  che  siano  le  relative
          modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati  esistenti  o
          altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
              g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano  a  un
          altro governo e concernenti: 
              1) la fornitura di materiale militare  o  di  materiale
          sensibile; 
              2) lavori  e  servizi  direttamente  collegati  a  tale
          materiale; 
              3) lavori e servizi per fini specificatamente militari,
          o lavori e servizi sensibili; 
              h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; 
              i) ai servizi  finanziari,  ad  eccezione  dei  servizi
          assicurativi; 
              l) ai contratti d'impiego; 
              m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
          cui       benefici       appartengono        esclusivamente
          all'amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore
          perche'  li  usi  nell'esercizio  della  sua  attivita',  a
          condizione che la prestazione del servizio sia  interamente
          retribuita da tale amministrazione  aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore. 
              3. Nessuna delle norme, procedure, programmi,  accordi,
          intese o appalti menzionati ai commi  1  e  2  puo'  essere
          utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni  del
          presente decreto.".